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	<title>Direttive e Regolamenti Archivi - Parry &amp; Associati</title>
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	<description>sostenibilità, digital marketing e social media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 14:50:24 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Direttive e Regolamenti Archivi - Parry &amp; Associati</title>
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		<title>ESG: La bussola normativa per un futuro sostenibile in Europa</title>
		<link>https://www.parryassociati.com/esg-la-bussola-normativa-per-un-futuro-sostenibile-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Parry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 14:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
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		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
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		<category><![CDATA[nomativa sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sostenibilità è un pilastro fondamentale del Green Deal europeo, un ambizioso piano per rendere l&#8217;Europa il primo continente a [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La sostenibilità è un pilastro fondamentale del Green Deal europeo, un ambizioso piano per rendere l&#8217;Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. In questo contesto, la Normativa ESG assume un ruolo di primaria importanza, fornendo una bussola per orientarsi nel complesso panorama degli investimenti sostenibili e guidare la transizione verso un&#8217;economia più verde e resiliente.</p>



<h3 class="wp-block-heading">La genesi della Normativa ESG</h3>



<p>Le radici della Normativa ESG si possono rintracciare nella crescente consapevolezza delle sfide globali, come il cambiamento climatico, l&#8217;esaurimento delle risorse naturali e le disparità sociali. La Commissione Europea ha identificato la finanza sostenibile come uno strumento chiave per affrontare queste sfide e ha avviato un percorso normativo per indirizzare i flussi di capitali verso attività economiche sostenibili.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Regolamento UE 2019/2088 SFDR</h4>



<p>Il Regolamento UE 2019/2088, noto anche come SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), è un punto di riferimento cruciale per la trasparenza e la divulgazione delle informazioni ESG nel settore finanziario. Esso impone agli operatori finanziari di fornire informazioni chiare sui rischi e sugli impatti ESG dei loro investimenti, al fine di consentire agli investitori di prendere decisioni informate.</p>



<p><strong>Obiettivo: </strong>migliorare la trasparenza delle informazioni ESG integrate nei processi decisionali di investimento.</p>



<p><strong>Applicazione: </strong>a gestori patrimoniali, compagnie di assicurazione e consulenti finanziari.</p>



<p><strong>Principali obblighi:</strong></p>



<p>Pubblicazione di informazioni sulla strategia di integrazione dei rischi ESG.</p>



<p>Dichiarazione di conformità ai principi SFDR.</p>



<p>Segnalazione degli indicatori di sostenibilità.</p>



<p>Livelli di dettaglio crescenti (livello 1 dal 10 marzo 2021, livello 2 in fase di definizione).</p>



<p>Obbligo di classificazione delle informazioni ESG secondo la Tassonomia europea.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Regolamento Tassonomia <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302486&amp;qid=1712224918657">(Link Testo qui) </a>oppure <a href="https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2024/04/TASSONOMIA-OJ_L_202302486_IT_TXT.pdf">download </a></h3>



<p>La Tassonomia rappresenta un sistema di classificazione armonizzato a livello europeo, mirato a definire quali attività economiche possono essere considerate sostenibili. Questo strumento fornisce una guida fondamentale per identificare le attività che contribuiscono in modo significativo agli obiettivi ambientali dell&#8217;UE, facilitando così gli investimenti in progetti verdi e sostenibili.</p>



<p><strong>Obiettivo</strong>: creare un sistema di classificazione comune per le attività economiche sostenibili.</p>



<p><strong>Struttura: </strong>sei macro-obiettivi ambientali e criteri tecnici per classificare le attività.</p>



<p>Benefici:</p>



<p>Migliore comparabilità degli investimenti sostenibili.</p>



<p>Prevenzione del greenwashing.</p>



<p>Orientamento degli investimenti verso attività realmente sostenibili.</p>



<p>Sviluppo di nuovi prodotti finanziari e servizi.</p>



<p>Contributo alla decarbonizzazione dell&#8217;economia europea.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Normativa ESG: CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) Link <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464">testo qui</a> oppure <a href="https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2024/04/CSRD.pdf">Download </a></h3>



<p>Il CSRD è una proposta legislativa dell&#8217;UE che mira a rafforzare la rendicontazione delle imprese in materia di sostenibilità. Questo nuovo quadro normativo estenderà l&#8217;obbligo di rendicontazione ESG a un numero più ampio di società, garantendo una maggiore trasparenza e responsabilità sulle questioni ambientali, sociali e di governance. L’introduzione della <a href="https://www.parryassociati.com/direttiva-csdd-ultimi-aggiornamenti-dalleuropa/">Corporate Social Responsibility Directive</a>  amplia notevolmente il perimetro di aziende coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità rispetto all’attuale NFRD (Non-Financial Reporting Directive)</p>



<p>Obiettivo: estendere l&#8217;obbligo di rendicontazione non finanziaria a un numero maggiore di aziende.</p>



<p>Applicazione: a circa 49.000 aziende europee con oltre 250 dipendenti. (in Italia circa 4000)</p>



<p></p>



<p>Su questa direttiva è bene dilungarsi sulla gradualità dell&#8217;applicazione prevista. </p>



<p>La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) si applica a un&#8217;ampia gamma di aziende europee, con l&#8217;obiettivo di aumentare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità.</p>



<p>L&#8217;obbligo di rendicontazione avrà un&#8217;estensione graduale, suddivisa in tre fasi:</p>



<h5 class="wp-block-heading">1° gennaio 2024:</h5>



<p>Grandi imprese di interesse pubblico:</p>



<p>Superano il numero medio di 500 dipendenti durante l&#8217;esercizio.</p>



<p>Imprese madri di un grande gruppo:</p>



<p>Superano il numero medio di 500 dipendenti durante l&#8217;esercizio (su base consolidata).</p>



<h5 class="wp-block-heading">1° gennaio 2025:</h5>



<p>Grandi imprese:</p>



<p>Superano due di tre criteri alla data di chiusura del bilancio:</p>



<p>Totale dell&#8217;attivo di stato patrimoniale: 20 milioni di euro.</p>



<p>Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.</p>



<p>Numero medio di dipendenti occupati nell&#8217;esercizio: 250.</p>



<p>Imprese madri di un grande gruppo:</p>



<p>Superano i criteri sopra elencati su base consolidata.</p>



<h5 class="wp-block-heading">1° gennaio 2026:</h5>



<p>PMI e enti di interesse pubblico (non microimprese):</p>



<p>Rientrano nella definizione di &#8220;grandi imprese&#8221; secondo i criteri sopra elencati.</p>



<p>Imprese di assicurazione e riassicurazione captive:</p>



<p>Di grande dimensione o di interesse pubblico.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Principali obblighi per le aziende :</h3>



<p>Pubblicazione di un report di sostenibilità con informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance.</p>



<p>Assicurazione della revisione contabile del report.</p>



<p>Utilizzo di standard di rendicontazione riconosciuti (es. EFRAG,GRI).</p>



<p>Collegamento tra rendicontazione finanziaria e non finanziaria.</p>



<p>Coinvolgimento degli stakeholder.</p>



<h3 class="wp-block-heading">CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) <a href="https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2024/04/csddd.pdf">Download</a> </h3>



<p>La CSDDD è una proposta volta a garantire che le aziende rispettino gli standard ESG lungo l&#8217;intera catena di approvvigionamento. Questa direttiva imporrebbe alle aziende di condurre una diligente valutazione dei rischi e degli impatti ESG nelle loro attività commerciali, garantendo che le questioni ESG siano prese in considerazione a ogni fase del processo produttivo.</p>



<p>Obiettivo: rafforzare la <a href="https://www.parryassociati.com/direttiva-csdd-ultimi-aggiornamenti-dalleuropa/">due diligence </a>delle aziende in materia di diritti umani e ambiente.</p>



<p>Applicazione: a tutte le aziende europee con più di 500 dipendenti e a quelle con sede nell&#8217;UE con più di 1.000 dipendenti all&#8217;estero.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Principali obblighi:</h3>



<p>Identificazione e valutazione dei rischi di impatto negativo su diritti umani e ambiente.</p>



<p>Adozione di misure per prevenire e mitigare<a href="https://www.europarl.europa.eu/portal/it"> tali rischi.</a></p>



<p>Pubblicazione di un piano di due diligence.</p>



<p>Coinvolgimento degli stakeholder.</p>



<p>Riferimento a principi e linee guida internazionali (es. Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani).</p>



<h3 class="wp-block-heading">Normativa ESG: Direttiva Greenwashing  <a href="https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2024/04/green-washing.pdf">Download</a></h3>



<h3 class="wp-block-heading"><br>Direttiva Europea 2024/825: un passo avanti contro il greenwashing e per la tutela dei consumatori</h3>



<p>La <strong>Direttiva (UE) 2024/825</strong>, adottata il 28 febbraio 2024, rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro il <strong>greenwashing</strong> e nel rafforzamento della tutela dei consumatori nel contesto della transizione verde.</p>



<p><strong>Cosa significa greenwashing?</strong></p>



<p>Il greenwashing si verifica quando un&#8217;azienda o un&#8217;organizzazione fa affermazioni false o esagerate sull&#8217;impatto ambientale dei suoi prodotti o servizi per trarre vantaggio dai consumatori sempre più attenti all&#8217;ambiente.</p>



<p><strong>Cosa fa la Direttiva?</strong></p>



<p>La Direttiva introduce diverse misure per contrastare il greenwashing, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Divieto di affermazioni generiche e vaghe</strong>: le aziende non potranno più utilizzare termini come &#8220;sostenibile&#8221;, &#8220;ecologico&#8221; o &#8220;green&#8221; senza fornire informazioni precise e verificabili a supporto delle loro affermazioni.</li>



<li><strong>Obbligo di informazioni chiare e trasparenti</strong>: le aziende dovranno fornire informazioni specifiche sull&#8217;impatto ambientale dei loro prodotti, come l&#8217;impronta di carbonio o l&#8217;uso di risorse.</li>



<li><strong>Metodologie di calcolo armonizzate</strong>: saranno sviluppate metodologie comuni per la valutazione dell&#8217;impatto ambientale dei prodotti, in modo da garantire la comparabilità delle informazioni fornite dalle diverse aziende.</li>



<li><strong>Maggiori controlli e sanzioni</strong>: le autorità nazionali saranno responsabili del controllo del rispetto della Direttiva e potranno applicare sanzioni in caso di violazioni.</li>
</ul>



<p><strong>Quali sono i benefici per i consumatori?</strong></p>



<p>La Direttiva offre ai consumatori diversi vantaggi, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Maggiore consapevolezza</strong>: i consumatori saranno in grado di fare scelte di consumo più informate e consapevoli, basandosi su informazioni accurate e comparabili.</li>



<li><strong>Protezione da pratiche ingannevoli</strong>: i consumatori saranno meno vulnerabili alle false affermazioni delle aziende e avranno maggiore tutela in caso di acquisto di prodotti &#8220;green&#8221; non conformi.</li>



<li><strong>Sostegno alla transizione verde</strong>: la Direttiva contribuirà a promuovere prodotti e servizi realmente sostenibili, favorendo la transizione verso un&#8217;economia più verde.</li>
</ul>



<p><strong>Cosa devono fare le aziende?</strong></p>



<p>. </p>



<p>Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente<br>direttiva.</p>



<p>La Aziende dovranno quindi rivedere le loro pratiche di comunicazione e marketing per garantire che siano conformi ai nuovi requisiti di trasparenza e accuratezza.</p>
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		<title>Proposta Direttiva Europea &#8211; la CSDD</title>
		<link>https://www.parryassociati.com/proposta-direttiva-europea-la-csdd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Parry]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 15:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive e Regolamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sta passando sottotraccia ma l’UE ha presentato una proposta di Direttiva Europea sulla Corporate Sustainability Due Diligence. Di che cosa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.parryassociati.com/proposta-direttiva-europea-la-csdd/">Proposta Direttiva Europea &#8211; la CSDD</a> proviene da <a href="https://www.parryassociati.com">Parry &amp; Associati</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sta passando sottotraccia ma l’UE ha presentato una proposta di <a href="https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Direttiva Europea sulla Corporate Sustainability Due Diligence</a>. Di che cosa si tratta? Si tratta dell’obbligo da parte delle aziende di implementare un processo di due diligence in rapporto agli impatti diretti e indiretti che le loro attività possono avere su diritti umani e ambiente. Da notare che gli impatti indiretti sono quelli generati dalla propria supply chain. Per questo motivo è vero che questa Direttiva riguarderà le grandi aziende, ma è ancora più vero che dovendo operare audit sulla propria catena di fornitura, anche le PMI dovranno cercare di adeguarsi. Non è ancora chiaro se si agirà solo sulla supply chain, primo livello, o sulla value chain, cioè anche sui subfornitori. Vi è una discussione politica in corso, con Gli stati del Nord che spingono per una Normativa più estesa. mentre gli Stati del Sud, Italia compresa, vorrebbero fermarsi al primo livello di responsabilità.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Processo di Due Diligence</h3>



<p>È ormai chiaro che le aziende, dalle multinazionali  alle Pmi, non possano più ignorare le proprie responsabilità lungo la catena di fornitura. L’Ue va in questa direzione con la proposta di Direttiva Europea sulla Corporate Sustainability Due Diligence, pubblicata il 23 febbraio 2022. La proposta di Direttiva, che dovrà essere approvata in Parlamento e poi trasposta dai singoli Stati Membri in Legge Nazionale, conferma il prossimo step normativo e include il corporate due diligence duty. Ovvero l’obbligo per le aziende di implementare un processo di due diligence in relazione agli impatti avversi, potenziali e/o effettivi, su diritti umani e ambiente che le loro operazioni, a livello diretto e indiretto, possano o potranno causare in futuro. Da considerare anche il rischio di responsabilità civile in caso di violazioni, ma anche specifici director duty, doveri in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione delle aziende che ricadono sotto la Direttiva. Il loro dovere sarà quello di implementare e supervisionare l&#8217;integrazione della due diligence nella strategia dell&#8217;azienda, anche a lungo termine. Da segnalare che  In aggiunta alle sanzioni, viene introdotta la responsabilità civile per le aziende. Questo nel caso in cui avvenga un danno a livello di diritti umani e/o ambiente e sia dimostrato che l’azienda non abbia adempiuto agli obblighi di due diligence previsti e, come conseguenza, abbia fallito nell’identificare, prevenire, mitigare o terminare l’ impatto avverso che ha portato al danno.  </p>



<h3 class="wp-block-heading">Anche le Piccole e Medie Imprese saranno impattate</h3>



<p>Le piccole e medie imprese (PMI), in teoria restano escluse dagli obblighi della CSDD. Tuttavia, anche le PMI saranno soggette alle nuove disposizioni contrattuali che le aziende più grandi dovranno includere nei propri contratti per effetto degli obblighi specifici imposti dalle norme. Infatti, al fine di rispettare l’obbligo di dovuta diligenza previsto dalla CSDD, le imprese dovranno integrare la dovuta diligenza nelle politiche aziendali. Dovranno individuare  e prevenire gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente. Dovranno porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali. Di conseguenza monitorare l’efficacia delle politiche e delle misure di dovuta diligenza. Dovranno dar conto pubblicamente della dovuta diligenza (sia che siano o meno soggette agli obblighi della CSRD). Per quanto riguarda la prevenzione, le aziende devono sviluppare un piano strategico d’azione in allineamento con gli stakeholders, adottando misure e soluzioni contrattuali  con i propri partner commerciali, incluse per l’appunto le PMI loro fornitrici di prodotti o servizi. Laddove i potenziali impatti negativi non fossero evitati o sufficientemente mitigati da tali misure, le aziende interessate sarebbero tenute ad astenersi dall’intraprendere nuovi affari con il partner “problematico” e, laddove possibile, a sospendere temporaneamente la loro relazione commerciale (o a terminarla del tutto se il potenziale impatto negativo è grave). </p>



<h3 class="wp-block-heading">Criteri ESG per tutti</h3>



<p>In parole semplici le grandi imprese faranno audit sulle piccole e medie imprese collaboratrici, per cui gli ESG diventeranno una obbligatorietà anche per loro. Le piccole e medie imprese verranno sollecitate sulle loro caratteristiche ESG perché le grandi dovranno rendicontare. A questo punto tutte le aziende dovranno allinearsi ai criteri ESG o almeno dovranno cominciare a pianificare una strategia ESG. Questa proposta di Direttiva Europea, completa quella sulla rendicontazione, la CSRD, evidenziando una stretta normativa importante.</p>



<p>Noi di Parry &amp; associati seguiamo da anni l&#8217;evoluzione delle pratiche di sostenibilità delle aziende. Dalla CSR, alla Sostenibilità, ora gli ESG. Il perocrso è stato lungo e difficoltoso, ma ormai siamo arrivati ad una svolta. Chiedete una <a href="https://www.parryassociati.com/sostenibilita/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulenza su questi tem</a>i, chiamateci allo 039.2305245 per cominciare a fare una chiaccherata e scoprire cosa potete fare per allinearvi al nuovo contesto.</p>
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		<title>Direttiva UE Case Green. C&#8217;è chi dice no</title>
		<link>https://www.parryassociati.com/direttiva-ue-case-green-ce-chi-dice-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Parry]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 09:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[case green]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva UE]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’UE sta lavorando alla proposta di Direttiva per le case Green. Cosa prevede la Direttiva Case Green? La nuova proposta [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’UE sta lavorando alla proposta di <a href="https://www.parryassociati.com/green-deal-sostenibilita-ed-economia-circolare/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Direttiva per le case Green. </a></p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa prevede la Direttiva Case Green?</h3>



<p>La nuova proposta di direttiva europea sull&#8217;efficienza energetica degli edifici, fa parte del progetto Eu Fit for 55 e in estrema sintesi prevederebbe  l&#8217;obbligo di alzare almeno di 2 classi l’efficienza energetica degli edifici esistenti entro il 2030. Questo per ridurre le emissioni di CO2 a fronte di un consumo più responsabile. Ciò significa che i proprietari degli immobili dovranno assicurarsi che l&#8217;edificio siano efficienti da un punto di vista energetico, riducendo nel contempo le emissioni.</p>



<p>Per raggiungere questo obiettivo, la direttiva prevede la promozione della riqualificazione energetica degli edifici, l&#8217;uso di materiali e tecnologie sostenibili, così come la riduzione dei consumi energetici. I proprietari degli edifici dovranno inoltre assicurarsi che le apparecchiature, i materiali ed i sistemi di riscaldamento siano efficienti dal punto di vista energetico.</p>



<p>Nonostante le disposizioni della direttiva siano uguali per tutti gli stati membri, ci sono alcune differenze nella misura in cui queste sono applicate. Ad esempio, alcuni stati possono scegliere di adottare programmi di riqualificazione energetica più ambiziosi, mentre altri possono optare per misure più morbide. Inoltre, alcuni stati possono essere esentati dall&#8217;obbligo, a condizione che dimostrino di aver già raggiunto gli obiettivi di efficienza energetica stabiliti dalla direttiva.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Cliccando sul link troverete il testo integrale della proposta</h5>



<p><a href="https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/A-9-2020-0134_IT-1-1.pdf">https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/A-9-2020-0134_IT-1-1.pdf</a></p>



<p>Le misure che i proprietari degli edifici possono adottare per raggiungere questo obiettivo possono essere molteplici. Tra queste vi sono: l&#8217;installazione di impianti di riscaldamento più efficienti, l&#8217;isolamento termico dei muri e dei pavimenti dell&#8217;edificio, l&#8217;installazione di sistemi di illuminazione efficienti, l&#8217;utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica, l&#8217;installazione di pannelli solari fotovoltaici e l&#8217;utilizzo di sistemi di accumulo dell&#8217;energia.</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/european-parliament-european-union-building-6468075-1024x683.jpg" alt="Direttiva UE Case Green" class="wp-image-3718" width="332" height="222" srcset="https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/european-parliament-european-union-building-6468075-1024x683.jpg 1024w, https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/european-parliament-european-union-building-6468075-300x200.jpg 300w, https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/european-parliament-european-union-building-6468075-768x512.jpg 768w, https://www.parryassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/european-parliament-european-union-building-6468075.jpg 1280w" sizes="(max-width: 332px) 100vw, 332px" /></figure>



<p>Oltre a tutto questo, è da tempo in atto un&#8217;opera di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico.  I proprietari degli edifici possono anche adottare misure di gestione dell&#8217;energia, come la riduzione dell&#8217;utilizzo di apparecchiature elettriche quando non sono in uso, l&#8217;utilizzo di timer programmabili per le apparecchiature elettriche, l&#8217;impostazione di temperature più basse nei periodi di non utilizzo e l&#8217;impostazione di temperature più alte nei periodi di utilizzo.</p>



<p>In questo modo, i proprietari degli edifici possono contribuire attivamente alla riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo così a ridurre l&#8217;impatto ambientale dell&#8217;edificio stesso. Ma purtroppo questo non basta per ridurre sensibilmente le emissioni e per consentire agli stati europei di concorrere al raggiungimento degli obiettivi &#8220;net zero emission&#8221;.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa ne pensa il governo Italiano?</h3>



<p>Il Governo Italiano pur condividendo lo spirito dell&#8217;iniziativa legislativa, non sembra favorevole. Il Ministro dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica ha espresso la posizione  del Governo Italiano attraverso un <a href="https://www.mase.gov.it/comunicati/case-green-pichetto-su-adeguamento-decide-l-italia">comunicato stampa</a> in cui sottolinea la delicatezza del tema e ribadisce  che “gli Stati rimangono liberi di definire la traiettoria nazionale con cui conseguire un obiettivo comune” e che nella stesura della direttiva “nessun obbligo di ristrutturazione degli edifici esistenti è previsto al 2030, anno dal quale solo gli edifici residenziali di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero”, mentre per gli edifici residenziali “l’orizzonte è il 2050”.  La proposta di Direttiva sottende infatti, la possibilità di un deprezzamento per gli edifici e le case non a norma entro il 2030. </p>



<p><a href="javascript:void(0);"></a></p>



<h3 class="wp-block-heading">E gli altri Stakeholder?<a href="javascript:void(0);"></a></h3>



<p>La Direttiva Case green è una proposta  legislativa che ha incontrato un discreto numero di detrattori. La direttiva è stata accolta da un&#8217;ampia gamma di pareri, tra cui quello qualificato della Banca Centrale Europea (BCE). Se da un lato la BCE ha sottolineato una serie di potenziali vantaggi della direttiva, dall&#8217;altro teme che essa possa avere un impatto negativo sui bilanci delle banche dell&#8217;UE. In particolare, la BCE teme che, se la direttiva non verrà attuata correttamente, le banche potrebbero subire una riduzione del valore degli immobili presenti nei loro bilanci. Questo avrebbe un impatto sicuramente rilevante dal punto di vista economico.</p>



<h3 class="wp-block-heading">E se invece fosse un&#8217;opportunità?</h3>



<p>Senza attendere l&#8217;approvazione e la trasposizione della Direttiva, potrebbe essere interessante riflettere sull&#8217;opportunità di giocare d&#8217;anticipo. Far fare il salto delle due classi ad un immobile può essere sicuramente impegnativo. Quali sono gli interventi da prevedere per il salto delle due classi? Nuovi Infissi,  nuova porta d&#8217;ingresso a elevate prestazioni termiche, cappotto e altre tecniche d&#8217;isolamento termico, caldaie di nuova concezione,  pannelli solari..Attualmente in Italia abbiamo la possibilità di effettuare tutti questi interventi usufruendo di Bonus importanti: il 50% il 90% (ex 110%).   Sebbene non sia particolarmente agevole affrontare l&#8217;iter pratico e amministrativo sottostante, va detto che le possibilità per migliorare le condizioni degli immobili,  ci sono già. </p>



<h6 class="wp-block-heading">Cosa servirebbe? </h6>



<p>Sono tre gli attori coinvolti in questo processo: i cittadini, i fornitori di opere e servizi, l&#8217;amministrazione pubblica. Tutti e tre dovrebbero fare uno sforzo: i cittadini dovrebbero convincersi del fatto che elevare la classe energetica di un immobile vuol dire renderlo più efficiente per un risparmio futuro. I fornitori dovrebbero definire pacchetti e formule più semplici e accattivanti, offrire consulenze personalizzate per garantire la comprensione di tutti gli aspetti rilevanti. Il management pubblico dovrebbe assicurare il controllo di tutti quegli aspetti che, nei mesi scorsi hanno causato molti problemi alla filiera (costo materie prime, crediti incagliati e una gestione della cessione del credito poco lineare)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.parryassociati.com/direttiva-ue-case-green-ce-chi-dice-no/">Direttiva UE Case Green. C&#8217;è chi dice no</a> proviene da <a href="https://www.parryassociati.com">Parry &amp; Associati</a>.</p>
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		<title>Tassonomia Europea</title>
		<link>https://www.parryassociati.com/tassonomia-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Parry]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 15:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direttive e Regolamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cos’è la Tassonomia Europea e perché se ne parla tanto negli ultimi tempi? Negli ultimi anni la conversazione globale sulla [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cos’è la Tassonomia Europea e perché se ne parla tanto negli ultimi tempi? Negli ultimi anni la conversazione globale sulla sostenibilità ha guadagnato terreno, come dimostra la spinta ai cambiamenti delle politiche internazionali e agli investimenti nelle energie rinnovabili. Con questa crescita, è sempre più importante garantire che la ricerca, le iniziative e le politiche sulla sostenibilità siano inquadrate e comprese correttamente. L&#8217;Europa, in particolare, ha visto un afflusso di studi e sviluppi in termini di sostenibilità, e questo è dovuto in parte alle varie forze culturali, politiche ed economiche che hanno spinto gli europei in prima linea nel movimento globale della sostenibilità. Questo articolo approfondirà la tassonomia, o sistema di classificazione.  Inoltre analizzerà la necessità di una tassonomia completa per facilitare la crescente attenzione alle iniziative di sostenibilità, nonché i potenziali vantaggi di tale sistema.  </p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa può definirsi sostenibile</h3>



<p>Ogni Impresa, ogni investitore, in definitiva ogni stakeholder definisce a suo modo cosa si può definire “sostenibile”. Ognuno ha criteri e definizioni valide , ma non uniformi e universali. Per questo la Commissione Europea ha deciso di lavorare ad una definizione uniforme ed univoca di quali attività economiche e di conseguenza quali investimenti si possono definire sostenibili.<br>Perché tutto questo? Perché per ridurre l’impatto ambientale costerà tanto, in attività e soprattutto in costi. E non saranno sufficienti solo i fondi pubblici, ma bisognerà rivolgersi ai capitali privati. Per questo l’UE ha come obiettivo quello di veicolare gli investimenti privati verso business responsabili e sostenibili, quindi la Tassonomia dovrà aiutare in questa scelta. Secondo la Commissione Europea la Tassonomia sarà la classificazione delle attività economiche che possono definirsi sostenibili. Un faro per imprese, politici e investitori per investire su attività che non arrechino danni all’ambiente.  Per questo motivo è stato emanato il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento UE 2020/852 </a>della <strong>Tassonomia delle Attività economiche ecocompatibli</strong> in vigore dal 1 gennaio 2022.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quando nasce la Tassonomia Europea</h3>



<p>Il progetto della Tassonomia nasce, con il Piano d’azione Europeo per la crescita sostenibile del 2018. L’azione indicata come più importante e urgente all’interno del Piano era proprio quella di creare un sistema unitario di classificazione delle attività economiche sostenibili verso cui<br>orientare i flussi di capitali.. Fin dalla nascita, l’ambizione del progetto di sviluppo della tassonomia è stata quella di definire la sostenibilità nella sua interezza, tenendo quindi conto sia degli aspetti ambientali – in primis quelli legati ai cambiamenti climatici – sia di quelli sociali. Considerata la complessità e la natura altamente tecnica del lavoro da svolgere, la Commissione ha scelto tuttavia di procedere con un approccio graduale, iniziando con una tassonomia delle attività più rilevanti con riferimento specifico alla lotta ai cambiamenti climatici, per procedere poi allo studio delle altre attività ambientalmente sostenibili e, in un secondo momento, di quelle rilevanti sul piano sociale. Infatti sono già state emanate delle linee guida che dovranno trasformarsi in norma l’anno prossimo.</p>



<p>Pertanto se vogliamo entrare in concreto sull’argomento,  per chi è utile la Tassonomia e quali requisiti devono avere le aziende? O, per esempio, quanta CO2 devono emettere? Andando con calma la priorità è capire a quali obiettivi deve puntare una attività oer essere considerata ecosostenibili.</p>



<p>La tassonomia è una guida:<br>• per le imprese, per valutare le proprie attività, definire politiche aziendali in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e per rendicontare agli stakeholder in modo più completo e comparabile;<br>• per gli investitori, per integrare i temi di sostenibilità nelle politiche d’investimento e per comprendere l’impatto<br>ambientale delle attività economiche nelle quali investono o potrebbero investire;<br>• per le istituzioni pubbliche, che possono utilizzare la tassonomia per definire e migliorare le proprie politiche di<br>transizione ecologica.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quali Obiettivi e quali criteri</h3>



<p><br>La Tassonomia individua sei obiettivi ambientali e climatici:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>mitigazione del cambiamento climatico;</li>



<li>adattamento al cambiamento climatico;</li>



<li>uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;</li>



<li>transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;</li>



<li>prevenzione e controllo dell’inquinamento;</li>



<li>protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.<br>Inoltre per essere eco-compatibile, un’attività dovrà soddisfare i seguenti criteri: contribuire positivamente in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali; non produrre impatti negativi su nessuno degli altri 5 obiettivi (clausola “Do No Significant Harm &#8211; DNSH”); essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).                                                                                                                                                                                                                                                           </li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">Concludendo</h3>



<p>In conclusione, la tassonomia europea sulla sostenibilità è un gradito passo avanti nella gestione della complessità degli investimenti ESG. Contribuisce a fornire agli investitori un quadro di riferimento per orientare i loro investimenti in società che si stanno impegnando concretamente per ridurre la loro impronta ambientale. Rendendo la sostenibilità più facile da comprendere e misurare, la tassonomia europea contribuisce a portare gli investimenti ESG nel mainstream, incoraggiando le persone a pensare due volte a come i loro investimenti potrebbero avere un impatto positivo o negativo sull&#8217;ambiente.   Ma per consentire tutto questo <strong>un grosso passo avanti dovranno farlo le aziende.</strong> Infatti per adeguarsi alla Tassonomia UE, le aziende <strong>devono analizzare attentamente le loro attività commerciali e identificare in che misura esse contribuiscono in modo sostanziale ai sei obiettivi ambientali.</strong> Devono, altresì, dimostrare che determinate attività non hanno un impatto negativo su altri obiettivi ambientali e che vengano rispettati gli standard sociali minimi. È importante stabilire e adattare i processi di raccolta, controllo e rendicontazione dei dati per facilitare la successiva rendicontazione dei KPIs finanziari e non finanziari in un Bilancio o report di sostenibilità. Comunque i <a href="https://www.parryassociati.com/sostenibilita/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti di sostenibilità</a> sono molto complessi e in continuo evolversi. Per qualsiasi informazione potete chiamarci al Numero 039.2305245.</p>
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		<title>L&#8217;Unione Europea adotta la Direttiva sul Reporting di sostenibilità aziendale</title>
		<link>https://www.parryassociati.com/lunione-europea-adotta-la-direttiva-sul-reporting-di-sostenibilita-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Parry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 09:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direttive e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La CSRD o Direttiva sul reporting di sostenibilità aziendale è stata adottata formalmente dal Consiglio dell’Unione Europea Il 28 novembre [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La CSRD o Direttiva sul reporting di sostenibilità aziendale è stata adottata formalmente dal <a href="https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio dell’Unione Europea Il 28 novembre </a>2022. La CSRD imporrà requisiti di rendicontanzione in ambito “ESG”, ambientale, sociale e di governance a molte società europee.<br>Si tratta di un seguito della Direttiva sulla rendicontazione non Finanziaria (NFRD) che è in vigore dal 2018, in un ambito tuttavia molto più ampio.<br>Infatti si stima che circa 12.000 società europee siano soggette alla NFRD, rappresentando solo le più grandi entità cosiddette di &#8220;interesse pubblico&#8221;, principalmente società con titoli quotati nei mercati regolamentati dell&#8217;UE, banche e compagnie di assicurazione con 500 o più dipendenti. Al contrario, la Commissione Europea stima che circa 50.000 aziende rientreranno negli obblighi di rendicontazione della CSRD. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Quali Società interessate</h3>



<p>Oltre alle società attualmente soggette alla NFRD, ciò includerà:<br>Tutte le società “quotate” (ad eccezione delle “microimprese”);<br>Tutte le aziende “grandi”, ovvero quelle che soddisfano almeno due dei tre criteri: (i) un bilancio di 20 milioni di euro, (ii) un fatturato netto di 40 milioni di euro e (iii) 250 o più dipendenti in media durante anno.<br>Società extra-UE, cosiddette &#8220;imprese di paesi terzi&#8221;, con attività europee significative, ovvero che generano un fatturato netto pari o superiore a 150 milioni di euro nell&#8217;UE o &#8220;grande&#8221; secondo i criteri di cui sopra, o una filiale dell&#8217;UE che ha generato un fatturato netto annuo di 40 milioni di euro nell&#8217;anno precedente.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Novità della CSRD</h3>



<p>Degni di nota sono anche diversi altri elementi del nuovo Reporting di Sostenibilità:<br>• Standard di rendicontazione uniformi. La CSRD imporrà standard di rendicontazione uniformi e completi applicabili in tutta l&#8217;UE, nell&#8217;ambito dei prossimi standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS). L&#8217;ESRS richiederà la divulgazione di numerose metriche attraverso i pilastri ESG, come i dati sull&#8217;energia e sulle emissioni, l&#8217;uso dell&#8217;acqua, le strategie di gestione dei rischi legati al clima, l&#8217;economia circolare, l&#8217;inquinamento, la biodiversità sotto la &#8220;E&#8221;; condizioni di lavoro, diversità, inclusione, diritti umani sotto la “S”; e rischio aziendale, strategia e supervisione del consiglio di amministrazione sulle informazioni sulla sostenibilità sotto la &#8220;G&#8221;. L&#8217;ESRS è ancora in fase di sviluppo da parte dell&#8217;European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).<br>• Doppia materialità. Ai sensi del CSRD, le aziende soggette devono riferire secondo una prospettiva di &#8220;doppia materialità&#8221;, in cui devono considerare non solo gli impatti materiali dei fattori ESG sull&#8217;organizzazione, ma anche gli impatti dell&#8217;organizzazione stessa sull&#8217;ambiente e sui sistemi sociali.<br>• Garanzia di terze parti. la CSRD imporrà un obbligo di garanzia di parte terza, o audit, alle entità segnalanti, richiedendo che la segnalazione sia certificata da un revisore indipendente accreditato. Per iniziare sarà richiesta solo una garanzia &#8220;limitata&#8221;. Successivamente, tuttavia, la CSRD prevede lo sviluppo di uno standard di garanzia più rigoroso e &#8220;ragionevole&#8221; nel 2028, se ritenuto fattibile.<br>• Unico rapporto. La CSRD richiede che le aziende riportino le metriche ESG non in un report di sostenibilità separato, ma in una sezione dedicata della più ampia relazione sulla gestione aziendale, unendo così la sostenibilità e altri rendiconti finanziari in un unico documento.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Gradualità dell&#8217;attuazione</h3>



<p>La CSRD adotta un approccio graduale all&#8217;attuazione, con diverse categorie di società che diventano soggette agli obblighi di segnalazione lungo una sequenza temporale scaglionata. Le grandi imprese di “interesse pubblico” già soggette alla NFRD e le grandi società quotate con 500 o più dipendenti saranno assoggettate a partire dal 1° gennaio 2024. Le “grandi” imprese non attualmente assoggettate alla NFRD saranno assoggettate a partire dal 1° gennaio 2025. Le “piccole e medie imprese” con titoli quotati in un mercato regolamentato dell&#8217;UE, nonché gli enti creditizi di piccole dimensioni e non complessi e le imprese di assicurazione captive, diventeranno soggetti dal 1° gennaio 2026. Per tutti questi gruppi, i rapporti iniziali ai sensi del CSRD dovrebbero essere prodotti l&#8217;anno successivo.<br>Ora che è stata formalmente approvata, la CSRD sarà firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Recepimento negli Stati Membri</h3>



<p>Gli Stati membri dell&#8217;UE avranno quindi 18 mesi per recepire la CSRD nelle rispettive legislazioni nazionali. Maggiori dettagli su come saranno esattamente gli standard di rendicontazione obbligatori diventeranno chiari nei prossimi mesi, poiché l&#8217;UE prenderà in considerazione e adotterà un atto delegato che stabilisca l&#8217;ESRS entro il 30 giugno 2023 e una seconda serie di ESRS specifica per settore entro il 30 giugno  2024.<br>Nel frattempo, le società europee e le società extra-UE con attività europee dovrebbero iniziare il complesso processo di valutazione per determinare se e quando saranno soggette alla CSRD e ai suoi obblighi di comunicazione. Da considerare inoltre che queste Società avranno anche l’onere di verificare la propria supply chain, in quanto sarà segno distintivo avere rapporti di collaborazione con società e fornitori comunque in linea con minimi standard di sostenibilità. Pertanto a questo punto <a href="https://www.parryassociati.com/bilancio-di-sostenibilita/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rendicontare con un Reporting di Sostenibilità </a>sarà un lavoro continuo a tutti gli effetti, con obiettivi e consuntivi certificati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.parryassociati.com/lunione-europea-adotta-la-direttiva-sul-reporting-di-sostenibilita-aziendale/">L&#8217;Unione Europea adotta la Direttiva sul Reporting di sostenibilità aziendale</a> proviene da <a href="https://www.parryassociati.com">Parry &amp; Associati</a>.</p>
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		<title>Sei in regola con il Regolamento GDPR?</title>
		<link>https://www.parryassociati.com/sei-in-regola-con-il-regolamento-gdpr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Perelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 15:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento GDPR]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ormai si parla molto di GDPR, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche. L’impatto del trattamento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.parryassociati.com/sei-in-regola-con-il-regolamento-gdpr/">Sei in regola con il Regolamento GDPR?</a> proviene da <a href="https://www.parryassociati.com">Parry &amp; Associati</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai si parla molto di <a href="https://www.networkstrategy.it/regolamento-gdpr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GDPR,</a> il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche. L’impatto del trattamento dei dati nella nostra società è ormai trasversale a molti settori economici e sociali.&nbsp; Proviamo a pensare ad esempio alla Fatturazione Elettronica, che ha subito presentato delle criticità in tal senso o anche ai Social Network e alla nostra Social Privacy. Ma soprattutto in quei campi dove l’innovazione tecnologica è un punto cardine, come per IOT, l’Internet delle Cose, le tecnologie che rendono le abitazioni e di conseguenza le nostre vite sempre più connesse tra di loro.</p>
<div class="ast-oembed-container " style="height: 100%;"><iframe title="Consulenza Privacy" width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/f-iqvp4U2zs?start=3&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
<h2>Quale è la situazione ad oggi?</h2>
<p>Nonostante il&nbsp; <strong>Regolamento GDPR</strong> abbia visto la sua piena attuazione il 25 Maggio 2018, <a href="https://edge9.hwupgrade.it/news/security/gdpr-solo-il-23-delle-aziende-italiane-e-in-regola_81544.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">un recente studio</a> svolto da un operatore leader mondiale nei servizi di networking ed IT, ha rivelato che appena il 23% delle aziende italiane (circa un quarto) è pienamente rispondente ai requisiti imposti dalla GDPR a un anno dalla sua entrata in vigore. Il 59% delle imprese ha comunque intrapreso iniziative per adeguare i propri sistemi alla nuova regolamentazione, con il restante 18% (quasi un&#8217;azienda su cinque) che sembra non aver ancora intrapreso alcuna azione per adeguarsi alla normativa. Inoltre questo studio ha rivelato&nbsp; che in Italia l’87% delle aziende subiscono ritardi nel ciclo di vendita a causa dei timori di clienti e potenziali clienti in ottica privacy.</p>
<h2>Quindi?</h2>
<p>Questo dimostra come il tema sia ancora assolutamente attuale e per nulla scontato; protezione dei dati, misure di sicurezza, procedure di Business Continuity, sono solo alcuni dei punti cardine attraverso i quali passa l’attività di adeguamento al <strong>Regolamento GDPR.&nbsp; </strong>Adeguarsi è un dovere, che una azienda deve prendere in considerazione. Se ti affidi ad un consulente serio, vedrai che i costi e i tempi di adeguamento non sono certo impossibili. A questo punto, per aiutarvi,&nbsp; abbiamo deciso di proporvi un filmato che sintetizzi quali possono essere le aree di intervento più sensibili per la vostra azienda.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.parryassociati.com/sei-in-regola-con-il-regolamento-gdpr/">Sei in regola con il Regolamento GDPR?</a> proviene da <a href="https://www.parryassociati.com">Parry &amp; Associati</a>.</p>
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		<title>Come avviare una microimpresa domestica?</title>
		<link>https://www.parryassociati.com/come-avviare-una-microimpresa-domestica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Perelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 09:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa domestica]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.parryassociati.com/2019/03/18/come-avviare-una-microimpresa-domestica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come avviare una microimpresa domestica? Può sembrare un&#8217;operazione difficile da immaginare e da comprendere su come avviare una microimpresa domestica. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.parryassociati.com/come-avviare-una-microimpresa-domestica/">Come avviare una microimpresa domestica?</a> proviene da <a href="https://www.parryassociati.com">Parry &amp; Associati</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Come avviare una microimpresa domestica?</h1>
<p>Può sembrare un&#8217;operazione difficile da immaginare e da comprendere su come avviare una microimpresa domestica. Occorre avere una mente imprenditoriale? Avere delle capacità manageriali e tanta tanta voglia di impegnarsi? Serve sicuramente avere tanta voglia di mettersi in gioco. Ma è anche importante approcciarsi con le normative in vigore, le quali tracciano i confini d&#8217;azione di un&#8217;attività imprenditoriale. Una normativa è, per l’appunto, un complesso di norme che disciplinano e modalità di definizione di una data disciplina o di un dato settore. Tutte le attività professionali sono delimitate e regolamentate da norme. Ci sono norme relative ai diritti dei consumatori, alla trasparenza bancaria, alla regolamentazione dell’utilizzo di sostanze chimiche nei nostri vestiti. E nel caso specifico nostro, esistono le nome che ci aiutano capire come si può creare una<strong> microimpresa</strong> <strong>domestica.</strong></p>
<h2>Quale norma può avviare una microimpresa domestica?</h2>
<p>Il <a href="https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF">Reg. CE 852/2004</a> è una fonte che disciplina la possibilità di avviare una microimpresa domestica. Nel caso specifico di un&#8217;<strong>impresa alimentare domestica</strong>, interviene l&#8217;allegato II, cap. III del suddetto regolamento. In particolare, disciplina la possibilità che gli alimenti possano essere preparati per essere commercializzati anche in locali utilizzati principalmente come abitazione privata. Questo regolamento, in gran parte sconosciuto, è stato ripreso, in Italia, da un paio di regioni. Le quali hanno emanato delle linee guida che regolamentano l’attività delle <strong>microimprese domestiche</strong>. Un regolamento che viene in soccorso su chi, in questi tempi di incertezza, sta pensando su come avviare una microimpresa domestica. Non rimane che dare delle linee guide su coloro che stanno ragionando a come creare una propria attività. A uomini e donne, che hanno capacità nel produrre dolci o prodotti da forno, ma che non hanno mai pensato di metterle a frutto.</p>
<h3>“MOM Home Bakery Community”: come fare impresa partendo da un&#8217;idea</h3>
<p>L’idea è semplice, ma molto efficace. Si rivolge, infatti, a chi, attraverso una<strong> microimpresa domestica,</strong> vuole avviare la produzione e commercializzazione di dolci e prodotti da forno. Aderire al progetto consente di poter accedere a informazioni e a corsi di formazione. Dal supporto all’adeguamento della normativa fino alla strategia di marketing e comunicazione, dalla formazione di tecniche di gestione di una <strong>microimpresa</strong>, fino all’assistenza fiscale. Insomma, a chi vorrà aderire verrà fornito un progetto chiavi in mano che consentirà di trasformarsi da appassionato imprenditore dolciario.</p>
<h3>Chi ha creato questa iniziativa?</h3>
<p>Il progetto MOM è stato studiato, concepito e realizzato da Enza Gioia, Co-Founder di Network Strategy. Partner di Parry &amp; Associati, società di consulenza strategica.<br />
Enza Gioia è una imprenditrice e manager di successo, con un&#8217;ampia esperienza in società di elevata complessità. Si è sempre occupata di comunicazione e marketing, per cui sa come trasformare un&#8217;idea in un business vincente. <strong>MOM Home Bakery Community</strong> è l’esempio di un modello consulenziale basato su un approccio olistico e di forte personalizzazione del servizio. L’idea, infatti, è nata dopo aver studiato in modo approfondito il mercato. E dopo aver individuato le aree di supporto che possono potenziare l’esperienza di chi sceglie di avviare una <strong>microimpresa domestica.</strong></p>
<h3>Cosa serve per avviare una microimpresa domestica?</h3>
<p><a href="http://www.momhbc.it/come-aprire-una-home-bakery/">L&#8217;adeguamento alla normativa</a>, la scelta del profilo fiscale, gli aspetti amministrativi e la formazione. Elementi molto importanti che un piccolo imprenditore deve affrontare. Per la promozione sul mercato, bisogna possedere i più moderni strumenti di comunicazione. A cominciare da quelli digitali, canali social e di sponsorizzazione, sito web e blog. Ma anche strumenti di presentazione personalizzati, di merchandising e packaging.<br />
Con MOM si avrà l’opportunità di possedere un&#8217;immagine forte e professionale. Di veder crescere la propria notorietà grazie alla attività di marketing e comunicazione digitale. All’interno della community si possono, insomma, trovare tutte le componenti per far crescere il proprio business.<br />
L’iniziativa ha anche una forte valenza sociale. In particolare, dare l’opportunità a uomini e donne di cambiare la propria vita e trasformare il proprio sogno in un progetto imprenditoriale. Far parte di un progetto è un elemento fondamentale per la realizzazione di una persona.</p>
<h2>Ma diciamo qualcosa relativamente a &#8220;impresa alimentare domestica guadagni&#8221;.</h2>
<p>I modelli di consumo hanno subito una profonda evoluzione. Nella ricerca dei servizi, infatti c&#8217;è ormai una forte preferenza per tutto ciò che esprime il senso del particolare. Il dolce preparato in casa risulterà più particolare e gradito. Anni fa chi avrebbe detto che Airb&amp;b avrebbe affiancato gli Hotel nel mercato del hospitality? Chi avrebbe immaginato di prenotare una stanza in un appartamento privato invece che in un albergo? Partendo da una normativa si può creare un&#8217;idea imprenditoriale. Non occorrono onerosi investimenti d&#8217;avvio, in quanto possono essere sfruttati i nostri locali domestici, adeguatamente rivisitati. E ci avvaliamo di una consulenza specialistica e di valore &#8220;<em>et voilà &#8220;les jeux sont faits</em>&#8221; &#8211; &#8220;il gioco è fatto&#8221;. Non resta che visitare il sito web <a href="http://www.momhbc.it/?doing_wp_cron=1552647793.9639759063720703125000">www.momhbc.it</a> e contattare Enza, la creatrice del progetto.</p>
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		<title>La tua azienda è in regola con il Regolamento GDPR?</title>
		<link>https://www.parryassociati.com/regolamento-gdpr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enza Gioia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 13:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direttive e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[dpo]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento GDPR]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quale impatto operativo ed economico ha il regolamento GDPR sulla tua azienda? Un tema importante che riguarda le PMI è l’adeguamento al Regolamento GDPR. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1>Quale impatto operativo ed economico ha il regolamento GDPR sulla tua azienda?</h1>
<p>Un tema importante che riguarda le PMI è l’adeguamento al <a href="https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue">Regolamento GDPR</a>. L’imprenditore deve sapere in che modo impatta sulla propria azienda e quale sia il suo costo di adeguamento. E sapere anche se è sempre obbligatorio un DPO (Data Protection Officer). E se si, quanti costi gravano sull&#8217;impresa. Anche su questo tema esistono delle soluzioni di consulenza, in grado di rispondere ai bisogni delle PMI che de<a href="https://www.networkstrategy.it/wp-content/uploads/2019/02/vuoi-saperne-di-più-sulladeguamento-al-GDPR_.png"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-590 size-medium" title="Regolamento GDPR" src="https://www.networkstrategy.it/wp-content/uploads/2019/02/vuoi-saperne-di-più-sulladeguamento-al-GDPR_-300x300.png" alt="Regolamento GDPR" width="300" height="300" /></a>vono adeguarsi al GDPR.</p>
<h2>Facciamo un po’ di chiarezza: che cos’è il GDPR?</h2>
<p>Il <strong>Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) </strong>disciplina la materia della Protezione dei Dati Personali. Entrato in vigore in tutti gli stati membri il 25 Maggio 2016, <strong>ha visto la sua piena attuazione a partire dal 25 Maggio 2018</strong>.</p>
<p>Il <strong>Regolamento “GDPR”</strong> ha l’obiettivo di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche. Intende <strong>rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali</strong> all’interno dell’Unione. Il GDPR si applica a tutti gli Stati Membri ed a tutti i cittadini UE. E il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche deve essere equivalente in tutti gli Stati membri. Chiunque tratti dati riferiti a cittadini UE è tenuto al rispetto dei principi e delle norme in esso contenuti. Di conseguenza esso deve essere rispettato ed applicato anche da tutte le aziende che trattino dati personali di persone fisiche cittadini dell’Unione.</p>
<h3>Qualche pillola sul Regolamento GDPR</h3>
<p>L’Italia ha scelto di non abrogare il vecchio “Codice Privacy” ma lo ha armonizzato alle nuove prescrizioni del GDPR. Il<a href="https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue"> <strong>Regolamento Europeo</strong></a>, all’art. 1, introduce in modo chiaro quella che è la volontà del legislatore europeo. Garantire che i dati personali, ancorché forniti e/o messi a disposizione <strong>volontariamente</strong>, siano sottoposti ad una <strong>adeguata protezione dalla diffusione e dall’utilizzo non autorizzato/fraudolento</strong>.</p>
<p>Il regolamento GDPR, inoltre, pone con forza l’accento sulla “<strong>responsabilizzazione</strong>” (<u>accountability</u>) di titolari e responsabili. Disciplina sull’adozione di comportamenti proattivi che dimostrino <strong>la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento.</strong> Inoltre viene <strong>affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali. </strong></p>
<h4>Cosa vuol dire adeguarsi?</h4>
<p>Cosa deve fare la piccola impresa per essere compliant al Regolamento GDPR<strong>? </strong>Il titolare del trattamento dei dati deve<strong> dimostrare di avere adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione dei dati personali. </strong>E che il modello organizzativo di protezionesia adeguato e conforme al regolamento europeo in materia di privacy.</p>
<p>L’azienda dovrà adottare specifiche “attenzioni” sotto il profilo della «<strong>TUTELA PREVENTIVA CONTRATTUALE.</strong> A cominciare dalla <strong>conservazione fisica ed elettronica</strong> delle informazioni. Prevedere delle <strong>adeguate misure di sicurezza dei sistemi informativi.</strong> Creare una solida <strong>cultura aziendale</strong> ed una forte consapevolezza per acquisire <strong>comportamenti virtuosi</strong> in tutte le fasi quotidiane di trattamento di dati.</p>
<p>Essere Compliant al<strong> GDPR</strong> significa anche garantire all’azienda un corretto posizionamento nel mercato di riferimento, ponendosi come interlocutore privilegiato. Operare fin dall’avvio di un trattamento nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento. Nel rispetto delle finalità dichiarate e con la massima attenzione alla tutela e la protezione dei dati. Questi elementi daranno all’azienda un importante vantaggio competitivo nell’acquisizione di nuovo business.</p>
<h5>Come evitare i rischi dal non rispetto del Regolamento GDPR?</h5>
<p>Per prevenire eventuali conseguenze dal non rispetto del regolamento, bisogna anzitutto fare una valutazione delle attività nelle seguenti aree:</p>
<ul>
<li>Raccolta del consenso al trattamento dei dati e base giuridica;</li>
<li>Informativa sul trattamento;</li>
<li>Trattamento e conservazione dei dati;</li>
<li>Individuazione dei soggetti coinvolti;</li>
<li>Analisi dei trattamenti e dei rischi connessi (valutazione preventiva – DPIA);</li>
<li>Contrattualistica;</li>
<li>Policies aziendali;</li>
<li>Misure di sicurezza (tecnologiche ed organizzative);</li>
<li>Adeguamento del sito web aziendale (Informativa privacy, cookie policy, banner);</li>
<li>La nuova figura del DPO – Data Protection Officer. Per le aziende è obbligatorio nominare un DPO</li>
</ul>
<p>Network Strategy offre servizi di consulenza necessari per mettere a norma la tua azienda secondo i principi del <strong>Regolamento Europeo GDPR</strong>:</p>
<ul>
<li>Attività di assessment con analisi strutturale, procedurale ed organizzativa, con specifico focus sul trattamento dei dati;</li>
<li>Redazione di documento nel quale sono evidenziate le eventuali carenze, le aree di intervento e i relativi riferimenti normativi (Gap Analysis e Remediation Plan);</li>
<li>Adeguamento tecnico e normativo per offrire le soluzioni più opportune per rispondere alle necessità individuate nel documento di Gap Analysis e Remediation Plan;</li>
<li>Supporto esterno al DPO (Data Protection Officer) laddove nominato all’interno dell’azienda;</li>
<li>Nomina del DPO esterno, laddove richiesto dal Regolamento o comunque deciso dall’azienda su base volontaria.</li>
</ul>
<p><a href="https://www.networkstrategy.it/contatti/"><strong>Richiedi una offerta di consulenza GDPR!</strong></a></p>
<p>Network Strategy può offrirti una consulenza gratuita, per  una verifica preliminare della situazione della tua società rispetto all’adeguamento <strong>GDPR</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.parryassociati.com/regolamento-gdpr/">La tua azienda è in regola con il Regolamento GDPR?</a> proviene da <a href="https://www.parryassociati.com">Parry &amp; Associati</a>.</p>
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