La CSRD o Direttiva sul reporting di sostenibilità aziendale è stata adottata formalmente dal Consiglio dell’Unione Europea Il 28 novembre 2022. La CSRD imporrà requisiti di rendicontanzione in ambito “ESG”, ambientale, sociale e di governance a molte società europee.
Si tratta di un seguito della Direttiva sulla rendicontazione non Finanziaria (NFRD) che è in vigore dal 2018, in un ambito tuttavia molto più ampio.
Infatti si stima che circa 12.000 società europee siano soggette alla NFRD, rappresentando solo le più grandi entità cosiddette di “interesse pubblico”, principalmente società con titoli quotati nei mercati regolamentati dell’UE, banche e compagnie di assicurazione con 500 o più dipendenti. Al contrario, la Commissione Europea stima che circa 50.000 aziende rientreranno negli obblighi di rendicontazione della CSRD.
Quali Società interessate
Oltre alle società attualmente soggette alla NFRD, ciò includerà:
Tutte le società “quotate” (ad eccezione delle “microimprese”);
Tutte le aziende “grandi”, ovvero quelle che soddisfano almeno due dei tre criteri: (i) un bilancio di 20 milioni di euro, (ii) un fatturato netto di 40 milioni di euro e (iii) 250 o più dipendenti in media durante anno.
Società extra-UE, cosiddette “imprese di paesi terzi”, con attività europee significative, ovvero che generano un fatturato netto pari o superiore a 150 milioni di euro nell’UE o “grande” secondo i criteri di cui sopra, o una filiale dell’UE che ha generato un fatturato netto annuo di 40 milioni di euro nell’anno precedente.
Novità della CSRD
Degni di nota sono anche diversi altri elementi del nuovo Reporting di Sostenibilità:
• Standard di rendicontazione uniformi. La CSRD imporrà standard di rendicontazione uniformi e completi applicabili in tutta l’UE, nell’ambito dei prossimi standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS). L’ESRS richiederà la divulgazione di numerose metriche attraverso i pilastri ESG, come i dati sull’energia e sulle emissioni, l’uso dell’acqua, le strategie di gestione dei rischi legati al clima, l’economia circolare, l’inquinamento, la biodiversità sotto la “E”; condizioni di lavoro, diversità, inclusione, diritti umani sotto la “S”; e rischio aziendale, strategia e supervisione del consiglio di amministrazione sulle informazioni sulla sostenibilità sotto la “G”. L’ESRS è ancora in fase di sviluppo da parte dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
• Doppia materialità. Ai sensi del CSRD, le aziende soggette devono riferire secondo una prospettiva di “doppia materialità”, in cui devono considerare non solo gli impatti materiali dei fattori ESG sull’organizzazione, ma anche gli impatti dell’organizzazione stessa sull’ambiente e sui sistemi sociali.
• Garanzia di terze parti. la CSRD imporrà un obbligo di garanzia di parte terza, o audit, alle entità segnalanti, richiedendo che la segnalazione sia certificata da un revisore indipendente accreditato. Per iniziare sarà richiesta solo una garanzia “limitata”. Successivamente, tuttavia, la CSRD prevede lo sviluppo di uno standard di garanzia più rigoroso e “ragionevole” nel 2028, se ritenuto fattibile.
• Unico rapporto. La CSRD richiede che le aziende riportino le metriche ESG non in un report di sostenibilità separato, ma in una sezione dedicata della più ampia relazione sulla gestione aziendale, unendo così la sostenibilità e altri rendiconti finanziari in un unico documento.
Gradualità dell’attuazione
La CSRD adotta un approccio graduale all’attuazione, con diverse categorie di società che diventano soggette agli obblighi di segnalazione lungo una sequenza temporale scaglionata. Le grandi imprese di “interesse pubblico” già soggette alla NFRD e le grandi società quotate con 500 o più dipendenti saranno assoggettate a partire dal 1° gennaio 2024. Le “grandi” imprese non attualmente assoggettate alla NFRD saranno assoggettate a partire dal 1° gennaio 2025. Le “piccole e medie imprese” con titoli quotati in un mercato regolamentato dell’UE, nonché gli enti creditizi di piccole dimensioni e non complessi e le imprese di assicurazione captive, diventeranno soggetti dal 1° gennaio 2026. Per tutti questi gruppi, i rapporti iniziali ai sensi del CSRD dovrebbero essere prodotti l’anno successivo.
Ora che è stata formalmente approvata, la CSRD sarà firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.
Recepimento negli Stati Membri
Gli Stati membri dell’UE avranno quindi 18 mesi per recepire la CSRD nelle rispettive legislazioni nazionali. Maggiori dettagli su come saranno esattamente gli standard di rendicontazione obbligatori diventeranno chiari nei prossimi mesi, poiché l’UE prenderà in considerazione e adotterà un atto delegato che stabilisca l’ESRS entro il 30 giugno 2023 e una seconda serie di ESRS specifica per settore entro il 30 giugno 2024.
Nel frattempo, le società europee e le società extra-UE con attività europee dovrebbero iniziare il complesso processo di valutazione per determinare se e quando saranno soggette alla CSRD e ai suoi obblighi di comunicazione. Da considerare inoltre che queste Società avranno anche l’onere di verificare la propria supply chain, in quanto sarà segno distintivo avere rapporti di collaborazione con società e fornitori comunque in linea con minimi standard di sostenibilità. Pertanto a questo punto rendicontare con un Reporting di Sostenibilità sarà un lavoro continuo a tutti gli effetti, con obiettivi e consuntivi certificati.